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D.A.Spo di piazza: pericolosità sociale e giuridica del suo utilizzo

  • Febbraio 4, 2016 10:56 am
A pochi giorni dalla nascita del comitato No Daspo di Piazza riportiamo un intervento che approfondisce il profilo giuridico delle misure al centro delle polemiche.
Gennaio 2016: a due mesi dalla vicenda del corteo-antilega a Pisa il 14 novembre 2015 (leggere qui per una versione dettagliata dei fatti), 6 partecipanti al suddetto corteo hanno ricevuto notifica di D.A.Spo emessa nei loro confronti da parte della questura pisana. Non noto ai più, e di difficile qualificazione/collocazione normativa, il D.a.Spo preventivo altro non è che un divieto di partecipazione a manifestazioni sportive, disposto nei confronti di soggetti di cui viene rilevata la cosiddetta “pericolosità sociale.” Sembrerebbe chiaro a chiunque che notificare un D.a.Spo a seguito di una manifestazione che nulla ha a che vedere con lo Sport sia legalmente alquanto debole e piuttosto artificioso, ma un’analisi più profonda della disciplina mette in risalto come l’intero assetto legislativo dei D.a.Spo (e delle misure di prevenzione in genere) favorisca un uso di questi ultimi ampiamente arbitrario. Qual è quindi il senso profondo di un provvedimento simile in simili circostanze? Dobbiamo prima aver chiara, a scanso di equivoci, la natura “ibrida” del Divieto, alla luce della disciplina attuale in Italia (ultimo intervento sulla legge originaria del 1989: decreto legge convertito in legge, 2014).